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Prestazioni sanitarie

Prestazioni sanitarie

Normativa regionale di riferimento e documenti

Il Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale contiene l'elenco delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e le relative tariffe, erogabili dal Servizio Sanitario Regionale (SSR).
Il Nomenclatore nazionale è stato approvato con il Decreto del Ministro della Sanità del 22 luglio 1996 e confermato con il Decreto del Ministero della Salute del 18 ottobre 2012 che ha ridefinito le relative tariffe di riferimento nazionale.

La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione della normativa nazionale, ha approvato il primo Tariffario regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali con la Delibera della Giunta regionale n. 3829 del 19 dicembre 1997 e il nuovo nomenclatore tariffario per la specialistica ambulatoriale con la Delibera della Giunta regionale n. 1680 del 14 settembre 2018.

Il Nomenclatore tariffario regionale per la specialistica ambulatoriale viene aggiornato in relazione alla necessità di inserire nuove prestazioni o disporre nuove regole di erogazione, oppure per raccordarsi alle disposizioni e agli aggiornamenti del Nomenclatore tariffario nazionale.

Sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia è riportato il tariffario regionale e la normativa (anche integrativa e/o correttiva) aggiornata.

Altri riferimenti normativi regionali:

 

Erogatori con i relativi tempi di attesa

I tempi d'attesa per erogatore sono quelli stimati per le prestazioni del Servizio Sanitario Regionale erogate dalle strutture  pubbliche e private convenzionate e prenotabili  online.  Le prestazioni prenotabili online e la visibilità dei tempi d'attesa è relativa alle prestazioni che sono prescritte sia con priorità 'B-breve', sia 'D-differita', sia 'P-Programmata'.

Tempi di attesa IRCCS Burlo Garofolo

Tempi di attesa ASUFC

Tempi di attesa ASUGI

Tempi di attesa ASFO

Tempi di attesa IRCCS CRO

 

 

Diritti e doveri dei cittadini

DGR 1815 del 25 ottobre 2019

Garanzia e tutela del rispetto dei tempi di attesa

Si è in una condizione di garanzia:

  • quando l'utente accetta una disponibilità proposta entro i tempi massimi d'attesa all'interno dell'offerta della propria Azienda (ovvero Azienda "hub" per le prestazioni erogate dai presidi di 2° livello)
  • in tutti i casi di assenza di offerta nei tempi massimi di attesa previsti (indipendentemente dalla scelta dell'utente)

Nel caso in cui la prestazione di primo accesso e in classe di priorità non sia garantita nei tempi massimi previsti si devono prevedere modalità dettagliate di "percorsi di tutela" idonei a soddisfare e garantire l'erogazione della prestazione nei tempi stabiliti. Al termine dell'iter l'Azienda deve ricontattare l'utente proponendo la prima disponibilità trovata, che comunque non deve superare i tempi massimi previsti in relazione al codice di priorità riportato sulla prescrizione.

Qualora il sistema non riuscisse a soddisfare in regime istituzionale le richieste di prenotazione nei tempi previsti, l'Azienda deve prevedere, nel Programma attuativo aziendale, l'attivazione di percorsi di accesso alternativi alle prestazioni specialistiche (attività aggiuntiva, privato accreditato).

Tali percorsi alternativi sono finalizzati esclusivamente a garantire l'erogazione della prestazione nei tempi prefissati, pertanto non prevedono la libera scelta dell'erogatore (professionista/struttura) da parte dell'utente.

Qualora l'Azienda non ottemperi a quanto sopra previsto, l'utente, previa autorizzazione, può effettuare la prestazione in libera professione presso strutture pubbliche o private accreditate. In questo caso all'utente spetta il rimborso dell'intera spesa sostenuta a eccezione del ticket che rimane a suo carico.

Responsabilità dell'utente (Drop out)

La mancata presentazione o la disdetta intempestiva di una prestazione prenotata causano un danno rilevante alla collettività e in particolare a quegli utenti in attesa della prestazione sanitaria.

L'utente è tenuto ad arrivare in orario all'appuntamento prenotato. In caso di impossibilità a presentarsi ha l'obbligo di dare la disdetta della prenotazione almeno 3 giorni prima della data prevista.

Quando un utente non si presenti all'appuntamento ovvero non preannunci l'impossibilità di fruire della prestazione prenotata sarà tenuto, anche se in possesso di esenzione, al pagamento di una sanzione pari al ticket della prestazione, fatte salve documentate situazioni eccezionali.

Il mancato ritiro del referto da parte dell'utente entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data comunicata per il ritiro, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, pari all'intero importo della prestazione eseguita (L. 412/1991 art. 4 c. 18).

 

Sono riportati sotto i tempi di attesa rilevati trimestralmente per le Aziende della Regione Friuli Venezia Giulia, secondo la modalità ex-ante (tempi di attesa rilevati al momento della registrazione della prenotazione sul sistema CUP).

Pubblicato il 27/10/2025
Ultima modifica 31/10/2025