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Diritti e doveri dei cittadini

DGR 1815 del 25 ottobre 2019

Garanzia e tutela del rispetto dei tempi di attesa

Si è in una condizione di garanzia:

  • quando l'utente accetta una disponibilità proposta entro i tempi massimi d'attesa all'interno dell'offerta della propria Azienda (ovvero Azienda "hub" per le prestazioni erogate dai presidi di 2° livello)
  • in tutti i casi di assenza di offerta nei tempi massimi di attesa previsti (indipendentemente dalla scelta dell'utente)

Nel caso in cui la prestazione di primo accesso e in classe di priorità non sia garantita nei tempi massimi previsti si devono prevedere modalità dettagliate di "percorsi di tutela" idonei a soddisfare e garantire l'erogazione della prestazione nei tempi stabiliti. Al termine dell'iter l'Azienda deve ricontattare l'utente proponendo la prima disponibilità trovata, che comunque non deve superare i tempi massimi previsti in relazione al codice di priorità riportato sulla prescrizione.

Qualora il sistema non riuscisse a soddisfare in regime istituzionale le richieste di prenotazione nei tempi previsti, l'Azienda deve prevedere, nel Programma attuativo aziendale, l'attivazione di percorsi di accesso alternativi alle prestazioni specialistiche (attività aggiuntiva, privato accreditato).

Tali percorsi alternativi sono finalizzati esclusivamente a garantire l'erogazione della prestazione nei tempi prefissati, pertanto non prevedono la libera scelta dell'erogatore (professionista/struttura) da parte dell'utente.

Qualora l'Azienda non ottemperi a quanto sopra previsto, l'utente, previa autorizzazione, può effettuare la prestazione in libera professione presso strutture pubbliche o private accreditate. In questo caso all'utente spetta il rimborso dell'intera spesa sostenuta a eccezione del ticket che rimane a suo carico.

Responsabilità dell'utente (Drop out)

La mancata presentazione o la disdetta intempestiva di una prestazione prenotata causano un danno rilevante alla collettività e in particolare a quegli utenti in attesa della prestazione sanitaria.

L'utente è tenuto ad arrivare in orario all'appuntamento prenotato. In caso di impossibilità a presentarsi ha l'obbligo di dare la disdetta della prenotazione almeno 3 giorni prima della data prevista.

Quando un utente non si presenti all'appuntamento ovvero non preannunci l'impossibilità di fruire della prestazione prenotata sarà tenuto, anche se in possesso di esenzione, al pagamento di una sanzione pari al ticket della prestazione, fatte salve documentate situazioni eccezionali.

Il mancato ritiro del referto da parte dell'utente entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data comunicata per il ritiro, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, pari all'intero importo della prestazione eseguita (L. 412/1991 art. 4 c. 18).

Pubblicato il 11/5/2016
Ultima modifica 2/3/2020